CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA ( CGV )
Mathies Schiffsausrüster SAS
Sede legale: Rotterdam, Paesi Bassi
Sito web: https://mathies-marine-supply.com
§ 1 Ambito di applicazione
(1) Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutti i rapporti commerciali tra Mathies Schiffsausrüster SAS (“Venditore”) e i suoi clienti.
(2) Le presenti condizioni si applicano esclusivamente a clienti professionali ai sensi dell’art. 14 del Codice Civile tedesco o di definizioni giuridiche internazionali equivalenti.
(3) Eventuali condizioni del cliente divergenti, contrastanti o integrative non si applicano, salvo espressa accettazione scritta da parte del Venditore.
§ 2 Conclusione del contratto
(1) La presentazione dei prodotti, dei dati tecnici o dei cataloghi non costituisce un’offerta giuridicamente vincolante.
(2) Il contratto si considera concluso esclusivamente mediante conferma d’ordine scritta o mediante effettiva consegna della merce.
§ 3 Prezzi e condizioni di pagamento
(1) Tutti i prezzi si intendono netti salvo diversa indicazione espressa.
(2) I pagamenti sono dovuti immediatamente alla conclusione del contratto senza alcuna detrazione, salvo diverso accordo scritto.
(3) Gli unici metodi di pagamento accettati sono il bonifico bancario nonché la carta di credito e la carta di debito.
(4) Gli altri metodi di pagamento non sono accettati e sono esclusi.
(5) I pagamenti tramite sistemi non autorizzati non saranno elaborati e non saranno considerati come adempimento dell’obbligazione di pagamento.
(6) Il cliente non ha alcun diritto a specifici metodi di pagamento.
(7) L’acquisto su fattura può essere concesso solo dopo una relazione commerciale stabile ed esistente e almeno sei (6) ordini completamente eseguiti. Non esiste alcun diritto in merito.
(8) A partire dal sesto (6°) ordine completamente eseguito, può essere concesso un termine di pagamento di quattordici (14) giorni di calendario a seguito di una valutazione interna positiva della solvibilità e del rischio.
(9) A partire dal decimo (10°) ordine completamente eseguito, può essere concesso un termine di pagamento di trenta (30) giorni di calendario a seguito di una valutazione interna positiva della solvibilità e del rischio.
(10) Il venditore ha il diritto di trattenere le consegne fino al ricevimento del pagamento completo.
§ 4 Consegna e logistica
(1) Le consegne vengono effettuate a livello nazionale e internazionale, salvo restrizioni legali, logistiche o operative.
(2) I termini di consegna sono indicativi e non vincolanti e decorrono solo dal ricevimento del pagamento completo e dal completamento di tutte le verifiche commerciali e operative.
(3) Tempi di consegna standard:
• nazionale (UE): 2–10 giorni lavorativi
• internazionale (extra UE): 5–21 giorni lavorativi
(4) Il Venditore determina autonomamente modalità di spedizione, percorso e vettore logistico secondo esigenze operative.
(5) Determinate merci sono spedite esclusivamente tramite spedizionieri o operatori logistici specializzati, in particolare:
• merci pericolose e dispositivi di sicurezza (es. zattere di salvataggio, razzi di segnalazione)
• motori, gruppi propulsori e componenti tecnici pesanti
• merci voluminose o pesanti
• attrezzature marine, offshore e industriali
(6) Sono consentite consegne parziali se ragionevoli per il cliente.
(7) Non sussiste alcun obbligo di fornire dati di tracciamento della spedizione. Eventuali informazioni di spedizione o stato dipendono esclusivamente dalle capacità tecniche e operative dei vettori logistici e non costituiscono obbligo contrattuale del Venditore.
§ 5 Dazi, imposte e oneri
(1) Le consegne internazionali possono essere soggette a dazi doganali, imposte e altri oneri.
(2) Tali costi sono interamente a carico del cliente.
§ 6 Trasferimento del rischio
(1) Per i clienti professionali, il rischio si trasferisce al momento della consegna della merce al vettore.
§ 7 Riserva di proprietà
(1) La merce rimane di proprietà del Venditore fino al completo pagamento di tutte le somme dovute.
(2) La rivendita è consentita nell’ambito dell’attività ordinaria; i relativi crediti si intendono ceduti al Venditore a titolo di garanzia.
§ 8 Controllo e reclami
(1) Il cliente è tenuto a controllare la merce immediatamente dopo la consegna.
(2) I difetti evidenti devono essere comunicati per iscritto entro cinque (5) giorni lavorativi.
(3) In assenza di contestazione entro tale termine, la merce si considera accettata.
§ 9 Garanzia
(1) Si applicano le disposizioni legali in materia di garanzia per clienti professionali.
(2) Le variazioni commerciali o tecnicamente inevitabili non costituiscono difetti.
§ 10 Resi / procedura RMA
(1) I resi sono accettati esclusivamente previa autorizzazione scritta (RMA).
(2) I resi senza numero RMA non saranno accettati.
(3) I resi avvengono a rischio del cliente.
§ 11 Cancellazione e rimborsi
(1) I rimborsi vengono elaborati solo dopo completa verifica commerciale e tecnica.
(2) Il tempo di elaborazione può arrivare fino a 21 giorni lavorativi dopo il completamento della verifica.
§ 12 Responsabilità
(1) Il Venditore risponde solo in caso di dolo o colpa grave.
(2) In caso di colpa lieve, la responsabilità è limitata alle obbligazioni contrattuali essenziali e ai danni prevedibili.
(3) È esclusa ogni responsabilità per danni indiretti, perdita di produzione o mancato guadagno, nei limiti consentiti dalla legge.
§ 13 Controllo export e sanzioni
(1) Tutte le forniture sono soggette alle normative vigenti in materia di controllo delle esportazioni e sanzioni.
(2) È vietata qualsiasi fornitura a persone, entità o paesi soggetti a sanzioni.
(3) Il cliente è responsabile del rispetto delle normative di importazione ed esportazione.
§ 14 Forza maggiore
(1) Gli eventi di forza maggiore liberano le parti dagli obblighi contrattuali per la durata dell’evento.
(2) Sono inclusi, in particolare: disastri naturali, guerre, provvedimenti delle autorità, interruzioni della catena di approvvigionamento, scioperi e attacchi informatici.
(3) Se la forza maggiore dura oltre tre (3) mesi, ciascuna parte può recedere dal contratto.
§ 15 Riservatezza
(1) Tutte le informazioni non pubbliche devono essere trattate come riservate.
(2) Tale obbligo resta valido per cinque (5) anni dopo la cessazione del rapporto contrattuale.
§ 16 Compensazione e diritto di ritenzione
(1) La compensazione è consentita solo per crediti non contestati o accertati con sentenza definitiva.
(2) Il diritto di ritenzione è limitato ai rapporti contrattuali diretti.
§ 17 Documentazione tecnica
(1) Tutta la documentazione tecnica resta di proprietà del titolare dei diritti.
(2) L’utilizzo è limitato allo scopo contrattuale.
§ 18 Protezione dei dati
(1) Il trattamento dei dati personali avviene in conformità alle leggi applicabili, incluso il GDPR.
§ 19 Legge applicabile e foro competente
(1) Si applica la legge olandese, con esclusione della Convenzione CISG, ove consentito.
(2) Foro competente: Rotterdam per clienti professionali.
§ 20 Disposizioni finali
(1) Le modifiche devono essere effettuate per iscritto.
(2) Se una disposizione è invalida, le restanti rimangono pienamente valide.
(3) La disposizione invalida sarà sostituita da una disposizione che rispecchi il più possibile l’intento economico originario.
